Quali regole deve rispettare uno studio di fisioterapia nel Lazio?

In breve. Nel Lazio uno studio di fisioterapia gestito da professionisti iscritti all’Albo, che non fa procedure complesse o rischiose, non ha bisogno di un’autorizzazione regionale: basta una comunicazione di inizio attività. Le regole sono nella legge regionale n. 4 del 2003 e nella DGR n. 669 del 6 agosto 2026, che ha revocato le delibere precedenti (447/2015 e 1247/2025). Lo studio deve comunque rispettare le norme di igiene e sicurezza dei locali, esporre al pubblico la comunicazione e rispettare gli obblighi di ogni professionista sanitario: iscrizione all’Albo, assicurazione, consenso, privacy. Gli studi attrezzati per prestazioni complesse e le strutture che lavorano per il servizio pubblico seguono invece il regime dell’autorizzazione e, per il SSN, dell’accreditamento.

A cura del team clinico Fisiosalaria: ortopedici, fisioterapisti e osteopati. Ultima modifica 31.10.2026.

Uno studio professionale di fisioterapia è il luogo dove uno o più fisioterapisti esercitano la professione in proprio, da soli, in forma associata o in società tra professionisti. È diverso da un ambulatorio o centro di riabilitazione organizzato come struttura sanitaria, che ha un direttore sanitario, requisiti più ampi e un’autorizzazione regionale.

Per chi cerca un fisioterapista conoscere queste regole serve a capire che tipo di posto ha davanti e quali garanzie sono richieste. Per chi vuole aprire uno studio, serve a sapere da dove partire. Ricorda che le norme regionali possono cambiare: per gli adempimenti precisi conviene sempre controllare il testo aggiornato sul sito della Regione Lazio.

Per aprire uno studio di fisioterapia nel Lazio serve un’autorizzazione?

Di regola no: serve una comunicazione di inizio attività. La legge regionale n. 4 del 2003, all’articolo 4, distingue due casi:

  • studi soggetti ad autorizzazione: quelli attrezzati per la chirurgia ambulatoriale o per procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, oltre alle strutture dedicate solo alla diagnostica;
  • studi soggetti a sola comunicazione: le altre attività professionali sanitarie, svolte anche in forma associata, condivisa tra più professionisti o in società di professionisti, nel rispetto delle norme di igiene, sanità e sicurezza dei locali.

La maggior parte degli studi di fisioterapia rientra, per come lavora, nel secondo gruppo. Le tipologie precise sono elencate nell’Allegato 1 della delibera regionale: per un caso specifico è lì che bisogna guardare.

Cosa cambia con la DGR 669 del 2026?

La delibera di Giunta regionale n. 669 del 6 agosto 2026 ha ridefinito le tipologie di studi professionali di medici, odontoiatri e altre professioni sanitarie con Ordine che non sono soggetti ad autorizzazione. Ha revocato:

  • la DGR 447 del 2015, che riguardava gli studi medici e odontoiatrici;
  • la DGR 1247 del 2025, sulle comunicazioni delle professioni sanitarie non mediche.

Per le professioni sanitarie non mediche, come il fisioterapista, la comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell’attività si invia attraverso la piattaforma informatica regionale indicata nella delibera. La delibera non fissa termini specifici di adeguamento ed è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Sulla sua applicazione possono arrivare chiarimenti: gli Ordini professionali informano i propri iscritti, e per ogni dubbio conviene fare riferimento agli uffici regionali competenti.

Quali obblighi ha uno studio aperto con comunicazione?

Anche se non serve l’autorizzazione, le regole non mancano. Le principali sono:

  • esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività: la mancata esposizione è sanzionata dalla legge regionale;
  • locali conformi alle norme di igiene, sanità e sicurezza;
  • comunicare variazioni e cessazione dell’attività con la stessa procedura;
  • rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro se ci sono dipendenti o collaboratori, e sulla manutenzione delle apparecchiature usate;
  • non svolgere attività che, per complessità o rischio, richiedono l’autorizzazione.

Quali regole valgono per i fisioterapisti che ci lavorano?

Oltre alle regole sui locali, ci sono quelle che riguardano ogni professionista, ovunque lavori:

Che differenza c’è tra studio, centro autorizzato e centro accreditato?

Sono tre livelli diversi:

  • studio professionale: luogo di lavoro di uno o più professionisti, in genere aperto con comunicazione;
  • struttura autorizzata: ambulatorio o centro che ha ottenuto dalla Regione l’autorizzazione all’esercizio, dopo la verifica di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;
  • struttura accreditata: struttura autorizzata che ha anche l’accreditamento istituzionale e può erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, cioè con ricetta e ticket.

Un paziente che vuole fare fisioterapia con il servizio pubblico deve rivolgersi alle strutture pubbliche o accreditate: leggi Cosa sono i centri di riabilitazione accreditati e come funzionano? Uno studio privato non accreditato lavora invece in regime privato, con pagamento diretto.

Da paziente, come capisco se lo studio è in regola?

Alcuni controlli sono semplici e alla portata di tutti:

  • verifica che il professionista sia iscritto all’Albo sul sito dell’Ordine;
  • guarda se è esposta la comunicazione di inizio attività;
  • chiedi chi ti tratterà e con quale qualifica: fisioterapista, massoterapista e altre figure non sono la stessa cosa;
  • pretendi fattura e spiegazioni chiare su costi e obiettivi.

Se sospetti che qualcuno eserciti senza titolo, leggi Esercizio abusivo della fisioterapia: come riconoscerlo e segnalarlo?

Il parere del team Fisiosalaria

Le regole sugli studi possono sembrare un tema per addetti ai lavori, ma per il paziente si traducono in domande concrete: chi mi tratta, con quale titolo, in che locali, con quali garanzie. L’errore più comune è dare per scontato che ogni posto con un lettino sia uguale agli altri.

Il nostro consiglio è di fare le stesse verifiche che faresti per un medico: iscrizione all’Albo, chiarezza su costi e programma, documentazione scritta. Sono richieste normali e un professionista serio le accoglie volentieri.

Domande frequenti

La DGR 669 del 2026 riguarda anche gli studi già aperti?

La delibera non contiene una disciplina transitoria dettagliata. Chi ha uno studio aperto deve verificare sul sito della Regione Lazio e con il proprio Ordine se sono richiesti nuovi adempimenti.

Più fisioterapisti possono condividere lo stesso studio?

Sì. La legge regionale prevede che l’attività possa essere svolta anche in forma associata, condivisa o in società tra professionisti, con le stesse regole di base.

Uno studio privato può fare fisioterapia con la ricetta del servizio pubblico?

No, a meno che non sia una struttura accreditata. Negli studi privati la prestazione si paga direttamente; la ricetta del medico resta utile per le detrazioni fiscali, quando richiesta.

Dove trovo il testo ufficiale?

La delibera è pubblicata sul sito della Regione Lazio e sul Bollettino ufficiale regionale.

Fonti

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una visita medica o una valutazione fisioterapica.

Immagine: Vitaly Gariev su Unsplash.

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