Il fisioterapista deve avere un’assicurazione professionale?
Il verdetto: Sì. La legge obbliga il fisioterapista ad avere una copertura per la responsabilità civile professionale: in proprio se lavora come libero professionista, tramite la struttura più una polizza personale per colpa grave se è dipendente o collaboratore.
In breve. Sì, il fisioterapista deve essere assicurato. La legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure ha reso obbligatoria la copertura della responsabilità civile per strutture sanitarie e professionisti. Il libero professionista deve avere una propria polizza e comunicarne al paziente gli estremi e il massimale all’inizio dell’incarico. Chi lavora dentro una struttura è coperto dalla struttura, ma deve avere a sue spese una polizza per la colpa grave. Per te paziente significa che, se subisci un danno per un errore, c’è una copertura che garantisce il risarcimento.
A cura del team clinico Fisiosalaria: ortopedici, fisioterapisti e osteopati. Ultima modifica 31.10.2026.
L’ assicurazione di responsabilità civile professionale, detta anche RC professionale, è una polizza che copre i danni che un professionista può causare per errore a chi assiste. In sanità serve a due cose: proteggere il paziente, che ha la certezza di essere risarcito, e proteggere il professionista, che non deve pagare di tasca propria somme che potrebbero rovinarlo.
Il fisioterapista lavora con il corpo delle persone: mobilizza articolazioni, usa apparecchi, fa fare esercizi. Gli incidenti sono rari, ma possono capitare, come una caduta durante un esercizio di equilibrio o una scottatura da un apparecchio. Per questo la legge non lascia la scelta al singolo.
Cosa dice la legge 24 del 2017 sull’assicurazione?
La legge n. 24 dell’8 marzo 2017 riguarda la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale di chi lavora in sanità. È in vigore dal 1° aprile 2017 e vale per tutte le professioni sanitarie, fisioterapisti compresi.
L’articolo 10 è quello sull’assicurazione e prevede tre situazioni:
- strutture sanitarie pubbliche e private: devono avere una copertura, o misure analoghe, per i danni causati dal personale che vi opera a qualsiasi titolo;
- professionisti che lavorano in proprio, o in libera professione dentro una struttura con un rapporto diretto con il paziente: restano obbligati ad avere una propria assicurazione, secondo le norme sulle professioni regolamentate;
- tutti i professionisti che operano nelle strutture, a qualsiasi titolo: devono stipulare a proprie spese una polizza per la colpa grave.
Un decreto attuativo del 2023, il n. 232, ha poi fissato i requisiti minimi delle polizze per strutture e professionisti.
Che differenza c’è tra libero professionista e dipendente?
La differenza riguarda chi paga la copertura principale e verso chi risponde il professionista.
Il fisioterapista libero professionista
Se vai da un fisioterapista che lavora in proprio, nel suo studio o a domicilio, il rapporto è diretto tra te e lui. In questo caso deve avere una polizza RC professionale personale. Le norme sulle professioni regolamentate prevedono che, al momento dell’incarico, ti comunichi gli estremi della polizza e il massimale, cioè la somma massima coperta.
Il fisioterapista dipendente o collaboratore di una struttura
Se il fisioterapista lavora per un ospedale, una clinica o un centro, la struttura deve assicurare la responsabilità civile verso i pazienti. Il professionista, però, deve avere anche una polizza per colpa grave a suo carico. Serve perché, se la struttura risarcisce un danno causato da una colpa grave, può rivalersi sul professionista, entro i limiti previsti dalla legge.
Cosa significa responsabilità professionale per un fisioterapista?
Significa rispondere delle conseguenze di un errore nella cura. La legge 24/2017 distingue tre piani:
- civile: l’obbligo di risarcire un danno. La struttura risponde verso il paziente come parte di un contratto; il professionista che lavora per la struttura risponde in modo diverso, a meno che non abbia preso un impegno diretto con il paziente;
- penale: per lesioni o, nei casi più gravi, decesso. La legge riconosce importanza al rispetto delle linee guida e delle buone pratiche adeguate al caso;
- disciplinare: il rispetto del codice deontologico, valutato dall’Ordine. Approfondisci in Cosa prevede il codice deontologico del fisioterapista?
La legge chiede inoltre alle strutture di attivare la gestione del rischio clinico, cioè sistemi per prevenire e analizzare gli eventi avversi. Le linee guida e l’aggiornamento continuo sono quindi parte della sicurezza: leggi Il fisioterapista deve aggiornarsi? Cosa sono gli ECM?
Come faccio a sapere se il mio fisioterapista è assicurato?
Il modo più semplice è chiederlo. Il libero professionista deve comunicarti gli estremi della polizza all’inizio dell’incarico; se non lo fa, puoi chiederli senza imbarazzo. Le strutture sanitarie, secondo la legge 24/2017, devono rendere pubblica sul proprio sito la denominazione di chi presta la copertura assicurativa.
Prima ancora dell’assicurazione, verifica che il professionista sia iscritto all’Albo: chi non è iscritto non può esercitare e non ha le tutele della professione. Trovi i passaggi in Come verifico che il mio fisioterapista sia davvero abilitato?
Ho subito un danno durante la fisioterapia: cosa posso fare?
Per prima cosa fatti vedere da un medico e conserva i documenti: referti, fatture, programma di trattamento, eventuali messaggi. Poi puoi:
- parlarne con il professionista o la struttura, chiedendo spiegazioni per iscritto;
- chiedere copia della documentazione che ti riguarda: vedi Posso chiedere la copia della mia cartella fisioterapica?;
- fare un reclamo, se si tratta di una struttura del servizio pubblico: vedi Come faccio un reclamo se un servizio sanitario non funziona?;
- rivolgerti a un legale per valutare una richiesta di risarcimento. La legge prevede anche un tentativo di conciliazione prima della causa e la possibilità di agire direttamente verso l’assicurazione.
Un peggioramento temporaneo del dolore dopo una seduta non è di per sé un danno: spesso è una reazione al carico. Diverso è un trauma, una lesione o una complicanza evitabile.
Quando farsi vedere subito
- Dolore improvviso e forte dopo una caduta o una manovra, con gonfiore o impossibilità a muovere la parte.
- Ustione o vescicole sulla pelle dopo un apparecchio.
- Formicolio o debolezza che compaiono dopo il trattamento e non passano.
- Dopo un intervento chirurgico: ferita rossa, calda o che secerne, febbre, polpaccio gonfio e dolente.
Il parere del team Fisiosalaria
L’assicurazione è una garanzia che il paziente non vede, ma che conta. Nella nostra esperienza le persone raramente chiedono se il professionista è assicurato o iscritto all’Albo, e invece sono domande legittime. La sicurezza però nasce prima della polizza: da una valutazione accurata, da un programma spiegato e da un dialogo con il medico quando qualcosa non torna.
Se hai un dubbio su un trattamento ricevuto, parlane apertamente: chiarire subito evita molti malintesi.
Domande frequenti
Un fisioterapista senza assicurazione può lavorare?
No. La copertura è un obbligo di legge e, per gli iscritti all’Albo, anche un dovere professionale. La mancanza può avere conseguenze disciplinari.
L’assicurazione la paga il paziente?
No. La polizza la pagano il professionista o la struttura. Il paziente non deve versare nulla in più per essere coperto.
La polizza per colpa grave copre anche me?
Indirettamente sì: serve a rendere effettivi i risarcimenti e le rivalse quando il danno è dovuto a colpa grave del professionista.
Se il fisioterapista è un collaboratore a partita IVA in un centro, chi è responsabile?
Dipende da come è organizzato il rapporto con il paziente e con la struttura. In generale la struttura risponde dei professionisti di cui si avvale, mentre chi ha un rapporto diretto con il paziente deve avere una propria copertura.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale, Legge 8 marzo 2017 n. 24, sicurezza delle cure e responsabilità professionale, 2017
- OFI Umbria (rete FNOFI), Norme regolamentari dell’esercizio professionale del fisioterapista, 2026
- Codice deontologico del fisioterapista (testo AIFI 2011), pubblicato dal corso di laurea in Fisioterapia, Università di Firenze
- FNOFI, Delibera n. 90/CC/2024, linee guida per i procedimenti disciplinari, 2024
Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una visita medica o una valutazione fisioterapica.
Immagine: Vitaly Gariev su Unsplash.
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